la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione generale, i compiti ed il funzionamento del servizio di polizia municipale e locale espletato dai comuni singoli o associati nell'ambito delle rispettive competenze, e dagli altri enti locali diversi dai Comuni. 2. Salva l'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni singoli o associati dagli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ed agli altri enti locali diversi dai Comuni, dalle altre leggi dello Stato, i Comuni, le Province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di Polizia locale loro attribuite nel rispetto delle disposizioni della presente legge.