la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  In  attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la
presente legge regola  l'istituzione,  l'organizzazione  generale,  i
compiti  ed  il  funzionamento  del  servizio di polizia municipale e
locale espletato dai comuni singoli  o  associati  nell'ambito  delle
rispettive  competenze, e dagli altri enti locali diversi dai Comuni.
   2.  Salva l'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni singoli
o associati dagli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n.  65  ed
agli  altri  enti  locali diversi dai Comuni, dalle altre leggi dello
Stato, i Comuni, le Province e gli altri enti  locali  esercitano  le
funzioni  di  Polizia  locale  loro  attribuite  nel  rispetto  delle
disposizioni della presente legge.